Tarsu: è onere del contribuente indicarele obiettive condizioni di inutilizzabilità

Nell’Ordinanza n. 3173 del 22 gennaio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici osservano che l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/93 statuisce che il presupposto impositivo della Tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Ai sensi dell’art. 62 , comma 2, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria

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