La cessione dell’acqua ossigenata (soluzione al 3%) sconta l’aliquota agevolata del 10%. A chiarirlo, con la Risoluzione n. 23/E del 27 febbraio 2015, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, è stata l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il prodotto in questione nella Taric risulta classificato alla voce 28470000 – “Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea” – indipendentemente dal tipo di concentrazione e ha ricordato che la Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72 – che elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del 10% – in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, subordinando peraltro l’applicazione dell’aliquota agevolata, non tanto alla classificazione merceologica del prodotto, bensì alla disciplina specifica di Settore.
La Risoluzione specifica poi che l’idrogeno perossido, ma solo in soluzione 3%, corrispondente a 10 volumi, è espressamente indicata nella Farmacopea Ufficiale, XII edizione, aggiornata dal Dm. 26 febbraio 2010, tra le sostanze di cui le Farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, “nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio”.
Pertanto, la conclusione tratta dall’Agenzia delle Entrate è che solo alle cessioni del prodotto “Idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento”, stabilizzato a 10 volumi, sarà applicabile l’aliquota Iva del 10%, indipendentemente dal formato della confezione.
Viene infine precisato che stessa aliquota si applica anche laddove il prodotto sia ceduto da rivenditori diversi dalle Farmacie, purché lo stesso rispetti le caratteristiche sopra indicate.
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