Delibera n. 586 del 16 dicembre 2024
Nella situazione in esame, il quesito riguarda la verifica della legittimità di una modifica al contratto originariamente stipulato tra un’Azienda di servizi alla persona e una Società cooperativa per il “Servizio di ristorazione”. La modifica, adottata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, ha ampliato l’oggetto del contratto, includendo anche il Servizio di “Refezione scolastica” per un Asilo nido, con un incremento del valore del contratto pari al 50%. La questione da analizzare è se tale variante sia conforme alla normativa vigente, considerando il nuovo oggetto, l’entità dell’aumento economico e le procedure seguite per la sua approvazione, con particolare attenzione al ruolo del Rup e della Direzione dell’Asp. L’Anac evidenzia che le prestazioni aggiuntive che non risultano indispensabili per l’esecuzione o il miglioramento delle attività previste nel contratto originale costituiscono nuovi servizi distinti e autonomi. Tali prestazioni non possono essere considerate varianti ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, né possono essere affidate direttamente all’appaltatore originario, poiché ciò configurerebbe un nuovo affidamento diretto, in contrasto con le procedure stabilite dalla legge.







