Tar Piemonte, Sentenza n. 139 del 20 gennaio 2025
Nella Sentenza indicata, la controversia riguarda un appalto in cui il capitolato richiedeva, come requisito minimo, che i computer fossero dotati di tre porte USB: due di tipo A (almeno 3.2) e una di tipo C. I notebook proposti dall’azienda esclusa disponevano invece di una sola porta USB di tipo A (3.2) e di due porte USB di tipo C (4/Thunderbolt 4). I Giudici hanno respinto la tesi dell’azienda, secondo cui il capitolato avrebbe consentito la sostituzione delle porte di tipo A con quelle di tipo C, sostenendo che queste ultime rappresentassero una soluzione più moderna e performante. È stato chiarito che il capitolato distingue chiaramente tra porte di tipo A e tipo C, richiedendo due porte di tipo A come condizione minima e applicando lo standard “almeno 3.2” esclusivamente a queste. Tale requisito esclude sia l’utilizzo di standard inferiori sia la sostituzione delle porte di tipo A con porte di tipo C, anche se dotate di standard superiori come Thunderbolt 4. L’offerta dell’azienda, che prevedeva una porta di tipo A e due di tipo C, non rispetta le specifiche minime richieste dal capitolato e non può essere considerata migliorativa. La sostituzione di una porta di tipo A con una di tipo C altera la struttura del prodotto, rendendo impossibile la connessione contemporanea di due dispositivi con cavi USB di tipo A, come richiesto. I Giudici hanno inoltre escluso l’applicabilità del principio di equivalenza, poiché il requisito delle porte USB è definito in termini strutturali (numero e tipologia), non funzionali. L’azienda non ha fornito prove che una porta di tipo C, adattata a tipo A tramite un convertitore, possa essere considerata equivalente a una porta di tipo A originaria. Di conseguenza, i notebook proposti sono stati correttamente esclusi dall’appalto per il mancato rispetto dei requisiti minimi.






