Consiglio di Stato, Sentenza n. 489 del 22 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, la questione riguarda il riparto della giurisdizione in materia di revisione prezzi e la relativa giurisprudenza. La Sentenza in questione è particolarmente attuale, considerando le modifiche introdotte dal “correttivo” al Codice dei contratti pubblici, che ha modificato l’art. 60 e inserito l’allegato II.2-bis, apportando importanti innovazioni alla disciplina della revisione prezzi. La giurisprudenza del Consiglio di Stato attribuisce alla propria giurisdizione le controversie relative alla revisione prezzi, purché regolamentate dall’art. 115 del Dlgs. n. 163/2006, che riconosce al privato una posizione di interesse legittimo nell’ambito di un procedimento amministrativo. Tuttavia, possono sorgere incertezze giuridiche quando le clausole di revisione prezzi nei contratti differiscono dalle disposizioni dell’art. 115. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, escludono la giurisdizione amministrativa nei casi in cui si eserciti un potere autoritativo riconducibile all’art. 115. Le differenze tra giurisprudenza civile e amministrativa derivano dal rinvio contenuto nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del Dlgs. n. 104/2010, che richiama l’art. 115 del Dlgs. n. 163/2006. Questo rinvio ha portato a soluzioni divergenti, causate dalla varietà di clausole di revisione inserite nei contratti, alcune delle quali non chiare o mancanti, richiedendo l’applicazione dell’art. 1339 del Codice civile, che impone l’inserimento automatico di clausole non previste. La normativa sui contratti pubblici ha superato l’art. 115: prima con l’art. 106, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016, che lasciava discrezionalità alle Stazioni appaltanti per l’introduzione delle clausole di revisione prezzi, e ora con l’art. 60 del Dlgs. n. 36/2023, che rende obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione attivabili al verificarsi di condizioni oggettive specifiche. La questione giuridica principale consiste nel determinare se il caso concreto rientri nell’ambito dell’art. 115 del Dlgs. n. 163/2006 o nelle norme successive (art. 106 del Dlgs. n. 50/2016 o art. 60 del Dlgs. n. 36/2023). Questa valutazione è essenziale per stabilire se il richiamo contenuto nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del Codice del processo amministrativo sia ancora applicabile.






