Tar Toscana, Sentenza n. 79 del 18 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’interpretazione dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, che prevede l’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia di un’offerta economica solo in presenza di “elementi specifici” indicativi di un possibile squilibrio economico. I Giudici chiariscono che il richiamo a questa disposizione nella lex specialis di gara non obbliga automaticamente la Stazione appaltante ad avviare tale verifica. La norma assegna alle Stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità nel valutare l’anomalia di un’offerta, simile a quanto previsto dall’abrogato art. 97, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016. Tale discrezionalità è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che non emerga una macroscopica irragionevolezza o illogicità nella decisione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha individuato “elementi specifici” che possano rendere manifesta l’illogicità della decisione della Stazione appaltante di non avviare il subprocedimento di verifica. Il riferimento alla sproporzione tra i costi del lavoro indicati dalle parti o a generiche considerazioni sull’inadeguatezza delle ore di lavoro non è sufficiente a configurare un’anomalia dell’offerta. Pertanto, i Giudici concludono che, in assenza di indicazioni specifiche nel bando e di prove oggettive fornite dal ricorrente, la decisione della Stazione appaltante rientra nell’ambito della sua discrezionalità e non può essere considerata illegittima.






