“730 precompilato”: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla Dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, ha fornito, con la Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015, numerosi chiarimenti relativi alla Dichiarazione “730 precompilata”.

Il Documento di prassi è strutturato sul Modello delle Faq e risponde a ben 42 diversi quesiti, suddivisi per tema, che sono stati posti all’Agenzia da contribuenti, sostituti d’imposta e intermediari.

Queste le voci sotto le quali sono stati indicizzate le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria:

  1. destinatari della Dichiarazione “730 precompilata”;
  2. contenuto della Dichiarazione precompilata;
  3. modalità di accesso alla Dichiarazione precompilata;
  4. accettazione o modifica della Dichiarazione precompilata;
  5. presentazione della Dichiarazione;
  6. Dichiarazione presentata direttamente: gestione del risultato contabile;
  7. controlli documentali;
  8. sistema sanzionatorio;
  9. compensi agli intermediari.

Ricordiamo che la Dichiarazione precompilata è stata introdotta – in via sperimentale – dal Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175 (“Decreto Semplificazioni”).

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la Dichiarazione, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c) c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del Tuir.

La base di dati cui l’Agenzia fa rifermento per stilare le Dichiarazioni è composta, riespettivamente, dalle informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria, dai dati relativi ad alcuni oneri trasmessi dai soggetti terzi entro il 28 febbraio di ogni anno, dai dati contenuti nelle “Certificazioni uniche” di cui all’art. 4, comma 6-ter, del Dpr. n. 322/98.

I contribuenti possono accedere al proprio “730 precompilato” attraverso il sito internet delle Entrate, oppure conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o tramite un intermediario (Caf e professionisti abilitati).

La Dichiarazione può essere accettata così com’è oppure modificata e integrata. Anche queste azioni possono essere svolte direttamente dal contribuente o delegate al proprio sostituto d’imposta o a un intermediario.

Circolare AE 11/E del 23 marzo 2015