L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 ha fornito nuovi chiarimenti in materia di split payment, di cui all’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14 (Legge di stabilità 2015) ed al successivo Decreto Mef 23 gennaio 2015, attuativo della norma, come modificato dal successivo Dm. 20 febbraio 2015, susseguenti a quelli già forniti, rispettivamente, con le Circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7.
Il pronunciamento in esame ha chiarito alcuni dubbi applicativi – sia riferiti allo split payment che al reverse charge (oltre a quelli già forniti su quest’ultimo dalla recente Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015) – emersi nel corso di questi primi tre mesi e mezzo di vita delle nuove disposizioni, sia dal lato P.A. committente che dal lato fornitore.
Per inciso, ricordiamo che recentemente sono state pubblicate sul portale Arconet del Ministero dell’Economia e delle Finanze le faq in materia di armonizzazione contabile, con le quali si è presa finalmente posizione circa le modalità di contabilizzazione finanziaria da parte degli Enti territoriali dello split payment, sia in ambito istituzionale che con riferimento alle attività rilevanti Iva, e del reverse charge.
Esaminiamo nel dettaglio i vari punti della Circolare, soffermandoci principalmente sui chiarimenti forniti ex novo rispetto ai precedenti pronunciamenti e rinviando per il resto alla lettura del pronunciamento stesso.




