Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025
In questo caso, viene richiesto un parere sull’equivalenza retributiva tra 2 Contratti collettivi di lavoro. L’Operatore escluso da una gara sostiene che la sua esclusione sia dovuta a un errore di valutazione sulla non equivalenza tra i Contratti, affermando di aver dimostrato che entrambi possono essere applicati al servizio richiesto. L’obiettivo è ottenere un parere favorevole per essere riammesso alla gara.
L’Anac chiarisce che la valutazione sulla non equivalenza dei Contratti è una decisione che spetta alla Stazione appaltante, la quale ha il potere discrezionale di stabilire se il Contratto proposto soddisfi i requisiti richiesti. Tale decisione può essere contestata dall’Autorità solo in presenza di errori evidenti, irragionevolezza manifesta o incongruenze palesi.
Nel caso specifico, l’Anac ritiene che la condotta della Stazione appaltante non presenti alcun vizio di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Di conseguenza, l’operato della Stazione appaltante è conforme alla normativa di settore e non sindacabile dall’Autorità.






