Il Ministro dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali – ha pubblicato in data 30 aprile 2025 un Parere il quale ribadisce che lMain Menu
o svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinato al mantenimento dell’iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Un Comune ha avanzato dubbi in merito ai requisiti dichiarati da un Revisore ai sensi dell’art. 236 del Tuel. Risulta che per il Revisore in parola, primo estratto, risulta un Certificato del Casellario giudiziale con provvedimento di condanna con sospensione condizionale della pena e successiva Ordinanza di dichiarazione di estinzione del reato.
In merito, occorre rammentare che l’art. 236, comma 1, del Tuel, stabilisce che valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1, dell’art. 2399 Cc., intendendosi per Amministratori i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente Locale. L’art. 2399 del Cc. rinvia, tra l’altro, all’art. 2382 del Cc., che prevede che sono cause impeditive alla nomina (e se nominati, causa di decadenza) le seguenti situazioni: interdetto; inabilitato; fallito; chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
L’ipotesi d’incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di Revisore degli Enti Locali, elencate all’art. 236 del Tuel, è tipica e nominata e, quindi, non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge.
L’iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali è finalizzata esclusivamente alla sorteggiabilità per la nomina ed è comunque subordinata al possesso, tra l’altro, del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali e/o all’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili. Di conseguenza – sostiene il Ministero – anche lo svolgimento dell’incarico di revisione è subordinata al mantenimento di tali iscrizioni. Il Parere rammenta anche che il Dlgs. n. 139/2005, che disciplina l’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, all’art. 50, comma 10, prevede che il Professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.
Per i Revisori legali il Dlgs. n. 39/2010, all’art. 24-bis prevede che il Mef possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del Revisore per un periodo non superiore a 5 anni, e che detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
In conclusione, il Dait rinvia alla verifica della regolare iscrizione presso i predetti Albi al fine di escludere cause ostative alla nomina.




