L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 141 del 23 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione, all’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, dell’aliquota Iva del 5% ai sensi della Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter.1., allegata al Dpr. n. 633/1972, anche dopo la fine del periodo emergenziale.
L’Agenzia ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tale norma prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% anche per gli “[…] articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; […]”. Tale disposizione è stata introdotta dal Legislatore in un contesto di emergenza epidemiologica per agevolare le cessioni di beni ritenuti fondamentali per il contrasto della pandemia da “Covid-19”.
In numerosi Documenti di prassi l’Amministrazione finanziaria ha chiarito la corretta applicazione del regime Iva agevolato in commento. In particolare, la Circolare n. 26/E del 2020 precisa che per ‘‘articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie’’ si intendono i beni con le caratteristiche di “dispositivi di protezione individuale” (“dpi”) o di “dispositivo medico” (“dm”), che rientrano nei Codici di classifica doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nella Circolare n. 12/D del 2020 (e successivi aggiornamenti contenuti nelle Circolari n. 9/D del 2021 e n. 5/D del 2023).
La Circolare 26/E del 2020 chiarisce altresì che l’elenco dei beni agevolabili contenuto nel n. 1ter.1. citato è tassativo e più ristretto di quello individuato dai Codici Taric di cui alla Circolare n. 12/2020 dell’ADM: la particella ‘‘ex’’, anteposta alla voce doganale, significa infatti ‘‘una parte di’’, imponendo così di individuare all’interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi ai sensi della citata disposizione.
Altro requisito che deve sussistere per applicare l’aliquota Iva ridotta del 5% è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto Elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.
La normativa in esame non definisce un ambito soggettivo di applicazione e dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni (vedasi sul tema, oltre la già citata Circolare 26/2020, le Risposte a Istanze di Interpello n. 507 del 2020 e n. 525 del 2020).
Sebbene l’attuale situazione sia caratterizzata dall’assenza di un’emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il Legislatore nazionale, né quello unionale sono medio tempore intervenuti per modificare l’agevolazione Iva in commento che pertanto deve ritenersi tutt’ora in vigore.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è infatti recentemente intervenuta, con la Circolare n. 5/D del 2023, solo per aggiornare l’elenco dei beni la cui importazione è soggetta all’aliquota Iva del 5% in base al n. 1ter.1., unitamente ai relativi codici doganali anch’essi aggiornati, con ciò confermando l’attualità dell’agevolazione Iva in commento. D’altra parte – evidenzia l’Agenzia delle Entrate – “è innegabile che l’esperienza pandemica da ‘Covid-19’, con la sua straordinaria diffusione e le sue gravi conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, ha contribuito non poco al radicarsi di una spiccata sensibilità rispetto alla prevenzione, all’igiene e alla protezione della collettività. Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza ‘Covid’ possa aver eliminato l’obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli ‘su base volontaria’, proprio per l’accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell’individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente”.
Se dunque i beni ceduti sono dei “dpi” o di “dm”, compresi in una delle voci doganali individuate dall’ADM nell’Allegato I della Circolare 5/D del 2023, l’aliquota 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta ‘‘non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario’’ (vedasi Circolare ADM n. 45/2020 e Risposta ad Interpello n. 213 del 2021).




