L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 154 dell’11 giugno 2025 ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi, nel caso particolare in cui rientrino nella disciplina dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) ed i membri possiedano partita Iva per attività diverse rispetto a quelle espletate in commissione.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 50, comma 1, del Tuir assimila ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri:
- lett. c-bis): “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, […], sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”;
- lett. f): “le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale”.
Riguardo ai compensi per pubbliche funzioni di cui alla lett. f), con Circolare n. 326/1997, paragrafo 5.7, è stato chiarito che si tratta di quei compensi e quelle indennità, più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali menzionati nella norma per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Rientrano tra i compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni anche i compensi spettanti ai componenti di commissioni per concorsi pubblici.
Con la Risoluzione n. 172/2000 è stato chiarito, infatti, che sono inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al citato art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir, “quei compensi o indennità, più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici sopra menzionati in qualità di componenti di commissioni la cui costituzione sia stata disposta dalla legge; ad esempio, commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali, ecc..” e che “i compensi erogati ai componenti delle commissioni concorsi e delle commissioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture, la cui costituzione è disposta da disposizioni di legge, rispettivamente il Dpr. n. 487/1994 e il Dlgs. n. 408/1998, rientrano tra quelli erogati per l’esercizio di pubbliche funzioni di cui all’art. 47 [attuale art. 50], comma 1, lett. f), del Tuir”.
Ai fini dell’applicabilità della disposizione in commento, con la Risoluzione n. 126/E del 2010 è stato precisato che “Per la qualificazione reddituale delle somme ai sensi della lett. f) dell’art. 50, comma 1, del Tuir è […] necessario il verificarsi dei seguenti presupposti:
- la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni;
- l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di pubbliche funzioni”.
In relazione al caso in esame, l’Agenzia ha rilevato che l’Autorità istante, che ha erogato i compensi in questione, non rientra tra i soggetti eroganti espressamente richiamati dall’art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir.
Ne consegue, pertanto, che in relazione ai compensi spettanti ai membri delle commissioni per concorsi pubblici indetti da detta Autorità, l’art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir non può trovare applicazione per carenza del presupposto soggettivo.
Non ricorrendo i requisiti per l’applicabilità della citata lett. f), i predetti compensi vanno qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir, atteso che rientrano nella tipologia, considerata da detto articolo, delle somme e dei valori percepiti in relazione “alla partecipazione a collegi e commissioni”.
Ciò “sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
Al riguardo, con diversi documenti di prassi, è stato chiarito che per stabilire se sussista o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata abitualmente, occorre valutare se, per lo svolgimento dell’attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività professionale svolta abitualmente. In tale ipotesi, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo (vedasi Circolari 6 luglio 2001, n. 67/E e 12 dicembre 2001, n. 105/E, e risoluzione 5 gennaio 2009, n. 2/E).
Nel caso in esame, l’Autorità ha riferito che tra i membri nominati per il ruolo di Presidente delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalla stessa vi è un professore universitario in quiescenza, il quale dichiara di svolgere l’attività professionale di ingegnere e di essere titolare di partita Iva.
Ai fini del corretto inquadramento dei compensi spettanti al predetto soggetto, occorre dunque verificare se l’incarico di Presidente della commissione esaminatrice dei concorsi pubblici indetti dall’Autorità, svolto dal professore universitario in quiescenza e quindi astrattamente configurabile come rapporto di collaborazione, debba essere ricondotta nell’ambito dell’attività professionale di ingegnere abitualmente esercitata dallo stesso professore.
Al riguardo, l’Autorità ha fatto presente che la nomina del membro esterno come Presidente della commissione d’esame è stata effettuata non per l’attinenza con l’attività professionale svolta dallo stesso, ma per l’attinenza con l’attività di docente universitario, anche se in quiescenza, in materie scientifiche.
In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso di specie, non sia riscontrabile una connessione oggettiva tra l’incarico di Presidente della commissione d’esame e l’attività di ingegnere abitualmente svolta dal soggetto incaricato e che, pertanto, i compensi spettanti a tale soggetto per la partecipazione alla commissione d’esame debbano essere ricondotti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir.




