Tar Lombardia, Sentenza n. 1315 dell’11 aprile 2025
Nella fattispecie in esame, la questione affrontata riguarda l’esclusione da una Gara d’appalto di 2 Imprese sospettate di far capo ad un unico centro decisionale, cioè di aver presentato Offerte non realmente indipendenti. Secondo l’art. 95, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 36/2023, questa è una causa di esclusione, ma l’art. 96, comma 6, prevede che l’Impresa interessata debba essere messa nelle condizioni di difendersi, dimostrando, se possibile, la propria autonomia decisionale.
I Giudici stabiliscono che, anche in caso di sospetta unicità decisionale, l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio con le Imprese, cioè, aprire un confronto procedimentale prima di escluderle dalla Gara. Questo serve, non a dimostrare la colpevolezza, ma semplicemente a verificare se le Offerte sono state formulate in modo indipendente. Il contraddittorio può essere omesso solo se è certo, sulla base di elementi oggettivi e univoci, che le Offerte provengano dallo stesso centro decisionale e che l’esclusione sarebbe comunque inevitabile. In mancanza di tale certezza, come nel caso esaminato, l’esclusione senza confronto è illegittima. La decisione richiama anche il diritto europeo, che vieta ogni forma di esclusione automatica tra Imprese collegate, senza prima dare loro modo di provare l’assenza di coordinamento.
In conclusione, viene affermato che il contraddittorio è una garanzia essenziale e può essere omesso solo in casi eccezionali, quando risulti in modo evidente che non avrebbe comunque modificato l’esito.






