L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 161 del 18 giugno 2025, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, ai fini Iva, dei Servizi museali di supporto alla vigilanza e di accoglienza al pubblico.
L’art. 10, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione da Iva per le “prestazioni proprie delle Biblioteche, Discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di Musei, Gallerie, Pinacoteche, Monumenti, Ville, Palazzi, Parchi, Giardini botanici e zoologici e simili”.
Al fine di individuare le prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della norma citata, occorre fare riferimento alla ratio della stessa che risiede nel Principio, più volte sancito dal Legislatore tributario, inteso ad escludere dalla tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale.
Tale ratio è conforme a quanto stabilito dall’art. 132 della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall’Iva, tra le altre, “n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato”.
Appare utile ricordare inoltre che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, “i termini con i quali sono state designate le esenzioni, che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, devono essere interpretati restrittivamente” (Sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering FinanciëleActies; 11 agosto 1995, Causa C453/93, BulthuisGriffioen; 7 settembre 1999, Causa C216/97, Gregg; 18 gennaio 2001, Causa C150/99, StockholmLindöpark; 5 giugno 1997, Causa C2/95, SDC, e Gregg, cit.).
In merito all’ambito applicativo dell’art. 10, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, nella Risoluzione n. 30/E del 1998, che la norma ha valenza oggettiva, in quanto le prestazioni in essa contemplate, inerenti alla visita di Musei e di Mostre, sono esenti dall’Iva a prescindere dal soggetto che le effettua.
Pertanto, sono esenti da Iva sia le prestazioni rese direttamente che quelle svolte in modo indiretto attraverso l’affidamento a terzi.
La Risoluzione n. 85/E del 2004 ha precisato che “l’espressione ‘simili’, recata dal citato art. 10, comma 1, punto n. 22), ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. […] La Risoluzione n. 395008/1985 ha precisato infatti che il termine ‘simili’ contenuto nell’ultima parte del medesimo art. 10, n. 22) esclude che le prestazioni inerenti la visita debbano riferirsi tassativamente a Musei, Gallerie ecc. ma amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell’art. 10. Rilevante, secondo la medesima Risoluzione, è ‘il fatto che le Mostre al pari dei Musei, Gallerie ecc.. debbano avere sempre e solo carattere culturale e mai fini speculativi o commerciali’ […]”.
Riguardo all’ambito di applicazione della predetta norma, la Risoluzione n. 30/2007, nel richiamare la Risoluzione n. 30/1998, ha precisato che “l’agevolazione concerne oltre alla mera visita, anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguide e dell’accompagnatore”, in quanto hanno la specifica funzione di informare i visitatori nel contesto della visita.
Dal quadro normativo e di prassi richiamato, si ricava che la prestazione può rientrare nel regime di esenzione Iva di cui al citato n. 22), se ‘‘inerente’’ alla prestazione principale di ‘‘visita’’ al luogo ritenuto di interesse culturale (quali Musei, Gallerie, Pinacoteche, Monumenti, Ville, Palazzi, Parchi, Giardini botanici e zoologici, e simili). Pertanto, in assenza dell’emissione di un ticket di ingresso, detto Servizio rileva ai fini Iva come autonoma prestazione (vedasi Risposta n. 125/2025). Infatti, mentre per le Biblioteche, le Discoteche e simili, la norma agevola ‘‘le prestazioni proprie’’, per le visite a Musei, Gallerie, Pinacoteche, Monumenti, Ville, Palazzi, Parchi, Giardini botanici e zoologici e simili, la stessa norma intende beneficiare anche le prestazioni ad esse inerenti.
Per questo motivo, è stata esclusa l’applicabilità del regime di esenzione sui “[…]corrispettivi relativi all’espletamento di altri generici e autonomi servizi, quali, a titolo esemplificativo, il servizio di accoglienza e assistenza al pubblico in punti di ristoro e relative somministrazioni, la cessione di materiale illustrativo e di oggettistica[…]”, i quali, “non essendo inerenti alla visita ai musei devono essere assoggettati ad Iva in base alla aliquota loro propria”(vedasi Risoluzione n. 4/E del 1999). In aggiunta, con la Risoluzione n. 149/2007, è stata esclusa l’applicazione dell’esenzione in oggetto in relazione a servizi resi da una società attraverso la fornitura di personale idoneo a svolgere una molteplicità di prestazioni dirette ad integrare, sotto il profilo organizzativo, l’ordinaria gestione ed il funzionamento dei musei comunali.
Una volta esaminati i documenti di gara l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso in esame, ha ritenuto che le prestazioni di servizi complessivamente rese, a fronte di un corrispettivo unico e che attengono al rapporto contrattuale con il soggetto aggiudicatario dell’appalto, non siano riconducibili nell’ambito applicativo della norma di esenzione dall’Iva recata dall’art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 63/1972 in quanto non strettamente connesse alla visita stessa, rientrando piuttosto nell’ambito dell’ordinaria gestione e del funzionamento del Museo.
Pertanto, in linea con le Pronunce di prassi sopra richiamate, l’Agenzia ha ritenuto che tali prestazioni saranno da assoggettare ad Iva con aliquota loro propria (vedasi Risoluzione n. 149/E del 2007).




