L’Ordinanza 26 maggio 2015, n. 90, della Corte Costituzionale, interviene sulla materia delle attività extraistituzionali dei dipendenti pubblici, disciplinata dall’art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165[1].
Tale norma, oltre alle incompatibilità assolute con lo status di pubblico dipendente (sancite dal Dpr. 10 gennaio 1957, n. 3), comportanti decadenza dall’impiego, regolamenta anche le attività non vietate ma sottoposte ad un regime autorizzatorio, nonché le attività “liberalizzate”, ossia espletabili da qualsiasi pubblico dipendente senza necessità di autorizzazione datoriale[2].
In particolare, il comma 7 del predetto art. 53, dispone che i dipendenti pubblici non
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




