Delibera n. 128 del 2 aprile 2025
Una Ditta esclusa da una Gara pubblica ha chiesto all’Anac di valutare se fosse legittima l’esclusione motivata dalla mancata presentazione, entro il termine previsto, di un contratto di avvalimento con data certa, in particolare privo di marcatura temporale.
La Ditta ha spiegato di aver inviato nei termini un contratto firmato digitalmente solo dall’impresa ausiliaria e, successivamente, a seguito di “soccorso istruttorio”, un contratto firmato anche dall’altra parte, ma in data successiva e comunque senza marcatura temporale.
Secondo la Ditta, il Disciplinare di gara non richiedeva la marcatura temporale e la prova che l’accordo tra le parti fosse stato raggiunto nei termini era comunque garantita. La Stazione appaltante ha ritenuto invece che, per dimostrare la data certa del contratto, fosse indispensabile la marcatura temporale, escludendo così l’impresa.
L’Anac ha valutato che il contratto di avvalimento, anche se privo di marcatura temporale, era stato firmato e trasmesso in modo tale da dimostrare l’accordo tra le parti entro i termini di gara. Ha precisato che il disciplinare non imponeva espressamente la marcatura temporale e che la forma scritta può essere rispettata anche con firme digitali apposte in momenti diversi, purché il contratto sia completo e trasmesso alla Stazione appaltante nei modi previsti. L’avvalimento, pur servendo a partecipare a una Gara pubblica, resta un contratto tra privati e, in quanto tale, può dirsi perfezionato anche se inizialmente firmato solo da una parte, purché l’altra parte abbia successivamente accettato gli effetti del contratto, dimostrando così l’intesa raggiunta nei termini.
L’Anac ha quindi ritenuto che l’esclusione sia stata eccessivamente formalistica, non conforme al nuovo Codice degli appalti e alla giurisprudenza più recente, e ha dichiarato l’esclusione illegittima, invitando la Stazione appaltante a conformarsi al parere salvo comunicare, entro 15 giorni, le ragioni di un eventuale dissenso.







