Obbligo di Ici per una Diga in concessione: quando si applica l’esenzione secondo la Cassazione

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11244 del 29 aprile 2025

La questione centrale della controversia riguarda la sussistenza dell’obbligo di pagamento dell’Ici per una diga non accatastata fino al 2016 e concessa in uso a un consorzio, verificando se tale bene rientri tra quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 504/1992, in quanto destinato a uso pubblico o di interesse collettivo, a prescindere dallo sfruttamento economico delle risorse.

La Suprema Corte chiarisce che l’esenzione prevista per gli immobili in Categoria catastale E) dipende dalla reale destinazione all’uso pubblico o collettivo e non esclusivamente dalla Classificazione catastale formale. Fino all’attribuzione della rendita catastale definitiva, la base imponibile dell’Ici si determina secondo criteri contabili ex art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 504/1992, ma la successiva attribuzione della rendita ha efficacia anche per le annualità pregresse.

I Giudici di legittimità evidenziano che, poiché era pendente un giudizio sulla classificazione catastale della diga, il Giudice d’appello avrebbe dovuto valutare la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 del Cpc., in quanto la decisione su tale questione è pregiudiziale rispetto alla determinazione della base imponibile Ici.

In relazione alla legittimazione passiva, la Suprema Corte conferma che il Consorzio, quale Concessionario di beni demaniali, è soggetto passivo Ici in base al rapporto concessorio disciplinato dal Rd. n. 215/1933 e dall’art. 3 del Dlgs. n. 504/1992. I Giudici di legittimità ricordano inoltre che il Comune deve rispettare il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento stabilito dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, e che la questione della tempestività degli avvisi va valutata anche alla luce della soppressione dell’obbligo di dichiarazione Ici per certi immobili, ai sensi dell’art. 37, comma 53, del Dl. n. 223/2006.

Infine, la Suprema Corte ritiene infondata l’eccezione di nullità della notifica sollevata dal consorzio, richiamando i principi di non invalidità per errori formali che non pregiudicano il contraddittorio, applicando gli artt. 156 e 360 del Cpc..

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