Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12083 del 7 maggio 2025
Un contribuente ha contestato una richiesta di pagamento dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che la cartella sottostante, risalente a molti anni prima, non fosse mai stata validamente notificata. Il punto centrale della controversia riguarda proprio la regolarità della notifica effettuata nel 2005 e la conseguente interruzione o meno della prescrizione decennale del credito fiscale.
Secondo il contribuente, mancava la prova della corretta notifica, perché non risultava documentato il tentativo di consegna presso l’abitazione e non era stata inviata la necessaria comunicazione tramite raccomandata. La notifica era stata fatta secondo le modalità previste all’epoca dall’art. 26 del Dpr. n. 602/1973, ossia con il solo deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione all’albo pretorio, ma senza rispettare tutti gli adempimenti richiesti in caso di irreperibilità relativa, cioè quando il destinatario è temporaneamente assente.
La Suprema Corte ha richiamato la Sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittima la norma nella parte in cui non prevedeva l’applicazione delle regole ordinarie dell’art. 140 del Cpc. in questi casi. Secondo quanto stabilito, in caso di irreperibilità relativa, la notifica è valida solo se vengono rispettati tre passaggi fondamentali:
– deposito dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale;
– affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario;
– invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Nel caso esaminato, è risultato che almeno uno di questi passaggi mancava, in particolare la raccomandata informativa non era stata inviata.
I Giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che, anche se la notifica è avvenuta prima della Sentenza della Corte Costituzionale, questa si applica comunque, perché la validità della notifica è ancora in discussione e il procedimento non può considerarsi concluso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, dichiarando non valida la notifica della cartella e quindi non interrotto il termine di prescrizione. Il credito fiscale risulta dunque prescritto.






