Consiglio di Stato, Sentenza n. 3863 del 6 maggio 2025
Un candidato ha partecipato a un concorso pubblico per un incarico onorario, presentando la domanda attraverso la procedura online prevista dal bando. Il sistema informatico ha registrato la domanda come completa, ma il candidato ha omesso di caricare il modulo firmato in formato digitale, come richiesto. L’Amministrazione ha quindi escluso il candidato, ritenendo la domanda non valida perché priva della firma autografa. Il candidato ha impugnato la decisione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il “soccorso istruttorio” per consentire di regolarizzare l’irregolarità e che l’esclusione automatica era sproporzionata e contraria ai Principi di buon andamento, proporzionalità e massima partecipazione. I Giudici hanno accolto il ricorso, affermando che in questi casi, quando la domanda è riconducibile con certezza al candidato e non vi è alcun dubbio sulla sua provenienza, l’Amministrazione non può procedere a un’esclusione automatica, ma deve consentire la regolarizzazione tramite soccorso istruttorio. È stato considerato illegittimo il Bando nella parte in cui equipara la mancata allegazione della domanda firmata alla mancata presentazione e nella parte in cui preclude la possibilità di sanare l’irregolarità. I Giudici hanno chiarito che è illegittima la clausola secondo cui il candidato che non abbia firmato la domanda è automaticamente escluso, perché la mancata firma è sanabile quando la domanda è riconducibile al candidato e non vi è incertezza sulla provenienza. Solo se l’Amministrazione contesta la paternità della domanda può escludere il candidato senza attivare il “soccorso istruttorio”. Nel caso esaminato, la domanda era stata compilata online, il documento d’identità era stato caricato, l’accesso era avvenuto con le credenziali fornite dall’Amministrazione e il sistema aveva registrato la domanda come definita. L’Amministrazione avrebbe dovuto consentire al candidato di regolarizzare l’irregolarità e non escluderlo automaticamente. Il bando è stato quindi ritenuto irragionevole e sproporzionato nella parte in cui prevede l’esclusione automatica e la preclusione al soccorso istruttorio. L’Amministrazione sarà pertanto tenuta a rieditare la graduatoria applicando i principi indicati dai Giudici.




