di Alessandro Maestrelli
Per quanto riguarda la gestione e la riscossione delle entrate, sono 4 le direttrici di intervento del Governo nell’ambito del “Ddl. Legge di bilancio 2026”:
- estensione della possibilità di procedere alla “definizione agevolata” dei carichi riferiti ad entrate di competenza degli Enti Locali;
- modifica del calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” per gli Enti che hanno migliorato le loro performance di riscossione;
- introduzione di un nuovo soggetto controllato dal Mef nel panorama della riscossione degli Enti Locali;
- proroga delle disposizioni inerenti all’Imposta di soggiorno ed introdotte con la Legge n. 213/2023.
Prima di andare ad analizzare i principali interventi, è necessario cercare di capire quale sia la filosofia di fondo di questi interventi.
Da una prima lettura delle disposizioni emerge con forza l’intenzione dello Stato di incrementare le risorse rinvenenti dalla fiscalità locale incentivando, da un lato, la “definizione agevolata” dei carichi e, dall’altro, di imporre un nuovo soggetto deputato alla riscossione sulla base di una non documentata paventata migliore efficienza nella riscossione delle entrate.
Da quello che risulta dalle disposizioni, in realtà, non si vedono riforme strutturali del Sistema, ma solo interventi sporadici che non vanno ad incidere sugli strumenti a disposizione degli Enti per procedere alla riscossione delle entrate, ma soltanto ad introdurre novità estemporanee e mal coordinate, che dovrebbero avere, in astratto, la capacità di risolvere tutte le annose criticità del Sistema di riscossione. Basti pensare, tra l’altro, come, mentre si propongono soluzioni disarticolate per cercare di migliorare la riscossione delle entrate, la Riforma strutturale dell’istituto dell’accertamento esecutivo locale e l’introduzione dell’accertamento esecutivo regionale sono ferme “al palo” dall’ottobre 2023, e probabilmente lì resteranno fino al 2026, tenuto conto che la Legge n. 120/2025 ha prorogato di 12 mesi la delega al Governo per l’adozione dei Decreti fiscali restanti (termine ultimo 29 agosto 2026).
Insieme alla mancata approvazione Decreto legislativo di Riforma, pesa sul Sistema di riscossione la mancata attuazione della messa a disposizione degli Enti Locali dei dati sui rapporti finanziari contenuti nell’Anagrafe tributaria, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 791, della Legge n. 160/2019.
Ancora una volta, purtroppo, viene preferita una Riforma “light”, che inserisce misure estemporanee e non incisive sul piano operativo, rispetto ad una Riforma “hard”, che punti ad estendere l’accesso alle informazioni ed a semplificare la procedura di recupero, specie coattivo, delle entrate degli Enti Locali.
Fatte le dovute premesse, procediamo all’analisi delle principali disposizioni che interessano la gestione e riscossione delle entrate.
1) “Definizione agevolata” in materia di tributi delle Regioni e degli Enti Locali (art. 24, del Disegno di legge di bilancio)
La disposizione introduce delle novità materia di possibilità, per le Regioni e gli Enti Locali, di procedere alla “definizione agevolata” delle proprie entrate. In sintesi, la disposizione introduce un Sistema nel quale l’Ente Locale può procedere autonomamente a disciplinare la “definizione agevolata” dei carichi relativi alle sue entrate proprie, senza dover attendere l’autorizzazione alla riduzione dei carichi da parte di una legge nazionale.
La “definizione agevolata” deve essere proposta nel rispetto degli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, ovvero nel rispetto, nell’ordine, del Principio di riserva di legge della prestazione tributaria, del Principio della capacità contributiva, e di quello dell’autonomia finanziaria degli Enti territoriali. Inoltre, la “definizione agevolata” deve essere prevista con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità (non definendo cosa si intenda, nello specifico, per “crediti di difficile esigibilità”).
La “definizione agevolata” deve certamente prevedere l’esimente dal pagamento di interessi moratori, ma anche la possibilità di cancellazione delle sanzioni.
Lo strumento per introdurre la “definizione agevolata” è il Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, ovvero approvato con Deliberazione di Consiglio comunale.
A differenza di tutti gli altri Regolamenti sulle entrate, che acquisiscono efficacia, seppure con tempistiche diverse, dalla pubblicazione degli stessi nel “Portale del Federalismo fiscale”, in questo caso è dirimente la pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale dell’Ente.
L’aspetto rilevante inoltre è che la normativa, al comma 2, dell’art. 24, riconosce la possibilità di introdurre la “definizione agevolata” in pendenza di accertamento (sul punto, si ritiene che tale disposizione vada in sovrapposizione con l’autonomia regolamentare ex art. 50 della Legge n. 449/1997) o di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria. Su quest’ultimo punto, la proposta di norma rappresenta un unicum giuridico, tenuto conto che si permette ad un Ente Locale, in piena autonomia, di introdurre istituti premiali in fase contenziosa che di fatto vanno a derogare all’istituto della conciliazione giudiziale di cui agli artt. 48-48-ter, del Dlgs. n. 546/1992.
Con la proposta di “Legge di bilancio” in analisi, le “definizioni agevolate” statali vengono automaticamente estese agli Enti Locali e alle Regioni previa, ovviamente, espressa Deliberazione in merito.
L’unico limite della “definizione agevolata” previsto dal Legislatore consiste nel fatto che quelle delle Regioni e degli Enti Locali devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti, e consentire l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento da parte del contribuente.
Il Legislatore prevede inoltre una linea di indirizzo nell’adozione delle “definizioni agevolate”, le quali devono essere adottate tenendo conto della situazione finanziaria dell’Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle entrate proprie. In altri termini, il Legislatore ritiene che le “definizioni agevolate” siano essenzialmente destinate ad Enti con criticità finanziarie e con bassi livelli di riscossione delle entrate proprie. Il tutto senza prevedere però criteri con i quali individuare gli Enti che versano in tali situazioni.
2) Modifica del calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” per gli Enti che hanno migliorato le loro performance di riscossione
L’art. 118 del “Ddl. Legge di bilancio”, introduce 2 disposizioni rilevanti. Partiamo dall’analisi della prima, ovvero della modifica del calcolo di “Fcde” negli Enti che adottano misure per il potenziamento della riscossione.
La disposizione, sul solco della norma che fu introdotta dall’art. 1, comma 80, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), permette agli Enti che abbiamo investito nell’efficientamento delle procedure di riscossione dei propri crediti di anticipare gli effetti del miglioramento della percentuale di riscossione, riducendo i tempi che intercorrono tra l’adozione delle misure necessarie per il miglioramento della percentuale di riscossione e l’inserimento del minor accantonamento a “Fcde” all’interno dei propri strumenti di programmazione. A differenza della disposizione sopra cennata, quella dell’art. 118 ha carattere maggiormente strutturale.
Si prevede che entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 11, comma 11, del Dlgs. n. 118/2011, con Dm. Mef-Rgs, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, su proposta di Arconet ex art. 3-bis del citato Dlgs. n. 118/2011, sono aggiornati gli Allegati 4/1 e 4/2 al medesimo Dlgs:
a) per consentire la determinazione degli accantonamenti a “Fcde” stanziati nel bilancio di previsione delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni e delle Unioni di comuni sulla base del risultato dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione di “Fcde” sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
b) per garantire il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lett. a);
c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.
In altri termini, la nuova versione dei Principi contabili deve permettere agli Enti che hanno attivato un Progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento della percentuale di riscossione rispetto alla media di riscossione dell’ultimo triennio, di beneficiare di modalità premiali di calcolo del “Fondo” e, quindi, di liberare più velocemente capacità di spesa. Inoltre, come contraltare di quanto appena detto, i Principi contabili dovranno prevedere il monitoraggio del Progetto di miglioramento della percentuale di riscossione.
Il Legislatore inoltre prevede che il Mef con proprio Decreto provveda a ridefinire le modalità di trasmissione dei dati dei rendiconti di gestione alla “Bdap” per permettere l’acquisizione al V livello della struttura del “Piano dei conti integrato”, proprio per consentire tale monitoraggio.
3) Inserimento nel panorama della riscossione delle entrate degli Enti Locali della Società AMCO – Asset management Spa.
La Proposta di “Legge di bilancio” ha introdotto, con la seconda parte dell’art. 118 in analisi, una Riforma sostanziale dell’art. 2, del Dl. n. 193/2016, con l’introduzione di 11 nuovi commi, a seguito del comma 2.
In sostanza, viene previsto l’esordio di una nuova realtà nel panorama della riscossione delle entrate degli Enti Locali, ovvero AMCO – Asset Management Company Spa.
Sulla disposizione in commento nasce più di un dubbio soprattutto con riferimento:
- alla violazione dell’autonomia degli Enti Locali in base al disposto del Titolo V della Costituzione;
- alla presunta migliore efficienza di AMCO – Asset Management Company Spa rispetto a tutte le configurazioni di riscossione previste dall’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, compresa la soluzione statale configurabile con Ader.
Si prevede che gli Enti Locali possano deliberare di affidare il Servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset Management Company Spa. Alla cennata Società possono essere affidata i carichi discaricati da Ader ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 110/2024.
L’affidamento della riscossione ad AMCO – Asset Management Company Spa è normato dalle disposizioni del novellato art. 2, commi da 2-quinquies e 2-undecies, del Dl. n. 193/2016.
Le condizioni di affidamento dei crediti saranno disciplinate da un apposito Decreto ministeriale.
Gli Enti Locali che non si avvalgono della possibilità di affidamento ad AMCO – Asset Management Company Spa e che al termine dei contratti di affidamento in corso non registrano una percentuale di riscossione delle entrate del Titolo 1, Tipologia 1, e del Titolo 3, almeno pari a quella che verrà definita da apposito Decreto Mef, sono obbligate ad affidare la riscossione coattiva delle entrate ad AMCO – Asset Management Company Spa.
Dalla lettura della disposizione si deduce che gli Enti che procedono in riscossione diretta possono continuare ad operare con tale configurazione indipendentemente dalla percentuale di riscossione ottenuta. Inoltre, appare paradossale come il Legislatore dia per scontato il miglioramento della percentuale di riscossione delle entrate grazie all’affidamento ad AMCO – Asset Management Company Spa, non prevedendo cosa succede se le percentuali di riscossione “soglia” non venissero raggiunte anche da AMCO – Asset Management Company Spa.
Per l’espletamento delle proprie attività AMCO – Asset Management Company Spa può avvalersi anche di Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, selezionati con apposita procedura competitiva.
Come detto in premessa, il Legislatore, per l’ennesima volta, ha preferito introdurre disposizioni che sparigliano le carte a livello superficiale, senza procedere ad una Riforma sostanziale delle procedure e ad un ampliamento dell’accesso ai dati rilevanti per la riscossione a favore degli Enti Locali.
4) Proroga delle disposizioni in materia di Imposta di soggiorno
Il Legislatore non ha operato una Riforma dell’Imposta di soggiorno, ma ha provveduto a prorogare disposizioni eccezionali previste per il Giubileo 2025 anche per l’anno 2026.
La Riforma dell’Imposta di soggiorno che sarebbe opportuna consiste, a parere di chi scrive, nella modificazione dell’impianto della stessa, introducendo norme che vadano a far beneficiare del gettito, non solo i Comuni in cui i turisti pernottano, ma anche quelli in cui i turisti si recano nelle visite e all’interno dei quali creano una richiesta più intensa di servizi pubblici connessi alla ricettività turistica.
Una soluzione potrebbe consistere nel creare un’Addizionale statale all’Imposta di soggiorno finalizzata al finanziamento di un Fondo “perequativo” che venga poi successivamente redistribuito in base agli accessi turistici e non ai soli pernottamenti. In tal modo si avrebbe una ripartizione più ponderata del gettito, con la possibilità di finanziamento dei servizi connessi alla ricettività turistica in quei luoghi che i turisti visitano ma nei quali non pernottano.
Andando nel dettaglio però, il “Ddl. Legge di bilancio 2026” prevede che, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali dell’Imposta di soggiorno per gli Enti interessati da Misure giubilari possono essere applicate anche nell’anno 2026. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’Imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026:
a) per il 70% è destinato agli impieghi “ordinari” del gettito, di cui all’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs. n. 23/2011;
b) per il 30% è destinato al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” di cui all’art. 1, comma 210, della Legge n. 213/2023, per la finalità di cui all’art. 1, comma 213, lett. a), della medesima Legge, relativa ai Servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al “Fondo per l’assistenza ai minori” di cui all’art. 1, comma 759, della Legge n. 207/2024.
Con Decreto Mef, di concerto con il MinInterno, d’intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai Comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lett. b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lett. b).




