Illegittima applicazione di sanzioni e interessi in assenza di risposta alla richiesta di rateizzazione

Corte di giustizia tributaria di Latina, Sentenza n. 823 del 9 luglio 2025

Un contribuente ha ricevuto un avviso con cui gli veniva chiesto di pagare la Tari per 4 anni (dal 2020 al 2023), con l’aggiunta di sanzioni (30%) e interessi, per un totale di oltre Euro 15.000. Tuttavia, prima di questo avviso, il Comune aveva inviato un sollecito di pagamento per circa Euro 11.000, senza applicare né sanzioni né interessi.

A seguito del sollecito, il contribuente, trovandosi in situazione di temporanea difficoltà economica, ha presentato tempestivamente una richiesta di rateizzazione del debito, utilizzando il modulo predisposto dall’ente e inviandolo via Pec, come previsto dall’art. 1, commi 796 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e dagli artt. 29 e 38 del Regolamento Tari comunale, che riconoscono il diritto alla dilazione del pagamento fino a 72 rate in presenza di difficoltà.

Nonostante la regolarità della richiesta, il Comune non ha dato alcun riscontro scritto, come invece imposto dall’art. 38, comma 5 del Regolamento Tari, che obbliga l’Amministrazione a comunicare formalmente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. Senza fornire alcuna risposta, ha emesso un successivo avviso esecutivo in cui ha aggiunto sanzioni e interessi all’importo iniziale.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso sostenendo che l’applicazione delle sanzioni e degli interessi fosse illegittima, proprio perché l’amministrazione aveva omesso di rispondere a una richiesta avanzata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

I Giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa all’illegittima irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell’ente, in presenza di una richiesta di rateizzazione rimasta totalmente priva di riscontro scritto. Hanno sottolineato che il contribuente, pur essendo in ritardo con i pagamenti, si è comportato in buona fede, attenendosi a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione, e che il suo comportamento è stato direttamente influenzato dall’inerzia dell’ente.

Proprio in casi come questo, l’art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000, stabilisce che non possono essere applicati sanzioni o interessi quando l’inadempimento del contribuente è conseguenza di ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione.

I Giudici hanno, quindi, dichiarato l’illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati nell’avviso impugnato e hanno annullato tali importi. Hanno, inoltre, chiarito che la presentazione della domanda di rateizzazione non implica affatto l’ammissione del debito per le sanzioni e gli interessi successivamente contestati.

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