Ici: l’edificabilità di un’area è attestata dallo strumento urbanistico generale indipendentemente dall’adozione di piani attuativi

Nella Sentenza n. 996 del 29 maggio 2015 della Ctr Firenze, i Giudici affermano che in tema d’Ici l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212/00, degli atti cui faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall’art. 1, del Dlgs. n. 32/01, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre gli atti generali come le delibere del Consiglio comunale sono comunque soggette a pubblicità legale, sicché la loro conoscibilità è presunta.

Inoltre, secondo i Giudici fiorentini, l’edificabilità dell’area è desumibile dall’esame degli strumenti urbanistici senza che il Comune abbia alcun onere dimostrativo aggiuntivo precisandosi , però, che un’area deve essere considerata edificabile in base al solo piano regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, e che l’astratta edificabilità del suolo giustifica la valutazione del terreno secondo il suo valore venale e differenzia radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili. In sostanza, quindi l’edificabilità di un’area è attestata dallo strumento urbanistico generale indipendentemente dall’adozione di piani attuativi ed il suo valore è determinato da Delibere del Consiglio comunale la cui legittimità è legata al rispetto dei criteri indicati dall’ art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/92, per stabilire i valori venali in comune commercio.

Sentenza n. 996 del 29 maggio 2015 della Ctr Firenze