Delibera n. 259 del 23 giugno 2025
Un’Impresa arrivata seconda in una Gara ha chiesto di valutare la legittimità dell’aggiudicazione, sostenendo che l’Impresa vincitrice non avrebbe avuto i requisiti richiesti. In particolare, ha contestato 2 contratti di avvalimento stipulati dalla prima classificata con un’altra Impresa: uno necessario per dimostrare la qualificazione tecnica (attestazione Soa) e uno utile ad ottenere un punteggio aggiuntivo grazie a Certificazioni di qualità. Secondo la ricorrente, i contratti sarebbero nulli perché non specificano nel dettaglio le risorse messe a disposizione, come mezzi, attrezzature e personale, come richiesto dall’art. 104, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, che stabilisce la necessità della forma scritta e della specificazione delle risorse. Inoltre, ha segnalato che l’Amministrazione non avrebbe verificato correttamente la congruità del costo della manodopera, che nell’Offerta risultava leggermente inferiore rispetto a quanto indicato nel Bando, in presunta violazione dell’art. 110 del Dlgs. n. 36/2023.
L’Anac ha esaminato la documentazione e chiarito che i contratti di avvalimento sono validi perché, pur non essendo dettagliati al massimo, indicano chiaramente l’impegno dell’Impresa ausiliaria a fornire risorse concrete per tutta la durata dell’appalto, come la direzione tecnica, operai, mezzi e l’attestazione Soa. Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sentenze n. 3191/2025 e n. 9050/2024), non è necessaria una quantificazione rigida delle risorse, purché il contratto consenta di individuare l’effettivo impegno dell’ausiliaria. Per quanto riguarda le Certificazioni ISO, l’Autorità ha osservato che esse erano comunque incluse nell’attestazione Soa e che non risultano elementi tali da far ritenere nullo il relativo contratto premiale. Infine, in relazione alla mancata verifica formale del costo della manodopera, l’Anac ha precisato, in linea con l’orientamento giurisprudenziale (Tar Lombardia, Sentenza n. 624/2023), che tale omissione può configurarsi come una mera irregolarità procedurale e non è sufficiente da sola ad invalidare l’aggiudicazione se non viene dimostrata concretamente l’insufficienza dei costi rispetto ai minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, secondo l’Autorità, l’operato dell’Amministrazione risulta conforme alla normativa vigente.






