Personale P.A.: al via la revisione dei trattamenti economici per i Segretari nominati in Enti di fascia inferiore

Con la Circolare n. 3636 del 9 giugno 2014, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, ha chiarito che – in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 458, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”) – il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico dei dipendenti pubblici, ivi compresi i Segretari comunali e provinciali, è da considerarsi abolito.
Il Documento è stato emanato per rispondere ai numerosi quesiti inviati al Dicastero proprio per capire la portata applicativa della disposizione della “Legge di stabilità” che ha espressamente previsto l’abrogazione dell’art. 202 del Dpr. n. 3/57 e dell’art. 3, comma 57, della Legge n. 537/93.
Con riferimento al particolare ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, il Ministero ha precisato che il principio sancito della Legge n. 147/13 comporta la caducazione ex lege della Deliberazione n. 275/01 del Consiglio nazionale d’Amministrazione dell’Ages che disponeva il mantenimento della retribuzione di posizione nel caso in cui un Segretario comunale venisse nominato presso un Ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione.
La Delibera – spiega la Circolare – “deve ritenersi caducata e non più suscettibile di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore del Provvedimento legislativo in discorso [ndr. la ‘Legge di stabilità 2014’]”.
Per le ragioni sopraesposte, il Ministero conclude che “le Amministrazioni interessate dall’applicazione della Deliberazione n. 275/2001 debbano disporre, per quanto di loro competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei Segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza 1° gennaio 2014”.
In totale disaccordo con l’interpretazione fornita dal Ministero è l’Unione nazionale Segretari comunali e provinciali. In una Nota diffusa il 10 giugno 2014, l’Unione ha invitato il Viminale a “rivalutare il contenuto della Circolare”, evidenziando la propria convinzione che l’abrogazione del divieto di “reformatio in peius” non comporti la caducazione ex lege della Deliberazione n. 275/01 ma soltanto il fatto che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 si può ritenere che rimanga in capo al datore di lavoro la facoltà di disciplinare la materia”.

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