Spese legali da Sentenza esecutiva: obbligo di riconoscimento del debito anche in presenza di accantonamenti

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 161 del 7 luglio 2025

Un Ente Locale ha chiesto se sia possibile pagare spese legali derivanti da una Sentenza esecutiva utilizzando direttamente le somme già accantonate a bilancio, senza dover attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000. L’Ente aveva già adottato misure precauzionali per tutelare gli equilibri finanziari: da un lato, aveva accantonato nel rendiconto una quota del risultato di amministrazione in un “Fondo rischi contenzioso”, ai sensi del punto 5.2, n. 3, lett. h) dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011; dall’altro, aveva stanziato una somma nel bilancio di previsione in un “Fondo spese legali”.

La Sezione ha chiarito che, anche in presenza di tali accantonamenti, il pagamento delle spese legali derivanti da Sentenza di condanna non può essere effettuato direttamente. In base all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel, le obbligazioni derivanti da Sentenze esecutive devono sempre essere formalmente riconosciute dal Consiglio comunale, tramite apposita Deliberazione, poiché si tratta di debiti sorti al di fuori della normale programmazione di bilancio. La Sentenza costituisce un obbligo certo ed esigibile per l’ente, ma non equivale né sostituisce un impegno contabile: solo con la deliberazione consiliare è possibile regolarizzare la spesa e attribuirle legittima copertura finanziaria. La Sezione ha precisato che il Fondo rischi serve a prevenire squilibri futuri, ma non consente di impegnare né pagare somme in assenza di un atto autorizzativo. L’art. 167, comma 3, del Tuel, vieta espressamente di impegnare o liquidare spese sugli accantonamenti. Quando si verifica il rischio (ad esempio con una sentenza sfavorevole), l’Ente deve adottare una variazione di bilancio, ma tale operazione deve essere preceduta dal riconoscimento del debito da parte del Consiglio.

Inoltre, la deliberazione di riconoscimento non ha solo funzione contabile: serve anche a garantire trasparenza e responsabilità, permettendo la trasmissione dell’atto alla Corte dei conti ai fini di eventuali verifiche su responsabilità amministrative, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002. La Sezione ha ribadito che una diversa interpretazione svuoterebbe di significato il ruolo del Consiglio comunale, riducendo la sua funzione di controllo politico e contabile su decisioni che comportano uscite di bilancio non previste.

In conclusione, anche se l’ente ha agito correttamente sotto il profilo della prudenza contabile, l’obbligo di riconoscere il debito fuori bilancio resta fermo; solo dopo tale riconoscimento sarà possibile utilizzare le somme accantonate per procedere al pagamento in modo regolare e conforme ai principi di legalità e trasparenza della finanza pubblica.

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