Irregolarità nella gestione economale e responsabilità contabile accertata

Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 134 del 3 giugno 2025

Nel corso dell’esame di una gestione economale riferita a un esercizio finanziario, la Sezione ha riscontrato gravi irregolarità, in particolare per l’utilizzo sistematico dei fondi economali anche per spese già impegnate con determina dirigenziale adottata con largo anticipo rispetto al pagamento. Questa prassi, sebbene prevista dal regolamento interno, è stata ritenuta anomala e, se formalmente autorizzata, renderebbe il regolamento stesso in contrasto con i principi della contabilità pubblica. La gestione economale, infatti, ha carattere eccezionale e limitato, ed è destinata unicamente alla copertura di spese minute, urgenti e non programmabili, come previsto dall’art. 153, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, non potendo in alcun caso sostituirsi alle ordinarie procedure di spesa. Un’ulteriore irregolarità riguarda l’eccessivo ricorso ai pagamenti in conto residui, per un totale di Euro 5.160,80, in violazione del principio di annualità. Anche se le spese risultano attinenti alle finalità dell’Ente, la Sezione evidenzia che l’impiego del fondo economale per obbligazioni risalenti, in alcuni casi al 2017, rappresenta un utilizzo improprio di tali risorse.

Pur non configurandosi un danno economico effettivo, la gestione è comunque dichiarata irregolare e la Sezione invita a superare questa prassi, non conforme alla normativa contabile. Diversa è la valutazione per alcune spese, pari complessivamente a Euro 911,33, relative al pagamento di sanzioni, interessi di mora e oneri accessori. Trattandosi di importi legati a ritardi o violazioni imputabili a singole persone, tali costi non possono essere sostenuti dall’ente, né tantomeno con il fondo economale, che non comprende tra le sue finalità il pagamento di sanzioni. Non risultando dimostrato il recupero delle somme nei confronti dei soggetti responsabili, la Sezione dispone che l’importo venga addebitato all’agente contabile. In conclusione, la Sezione dichiara l’irregolarità della gestione, sia per l’uso improprio dei fondi economali sia per la reiterata violazione del Principio di annualità della spesa, con addebito finale all’agente contabile limitato a Euro 911,33, corrispondente a spese indebitamente sostenute per sanzioni.

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