Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 98 del 13 agosto 2025
La Sezione è stata chiamata a verificare, sui documenti di bilancio e di rendiconto dell’Ente, il rispetto degli equilibri finanziari. Ed in tale contesto ha ricordato che, ai sensi della Legge n. 145/2018, un Ente è considerato in equilibrio se il risultato di competenza dell’esercizio non è negativo, ma ha precisato che tale parametro è distinto dal “pareggio” previsto dalla Legge n. 243/2012, di rango costituzionale, che non considera come entrata le somme derivanti da debito (ad esempio i mutui) pur conteggiando le spese di investimento che ne conseguono.
Ne deriva che un Ente può risultare in equilibrio ai sensi della Legge n. 145/2018 e, nello stesso tempo, non rispettare il pareggio della Legge n. 243/2012. Pertanto, l’Ente deve assicurare entrambi i requisiti: da un lato l’equilibrio contabile previsto dal Dlgs. n. 118/2011 e dalla Legge n. 145/2018, dall’altro il pareggio imposto dalla Legge n. 243/2012 e dall’art. 81 della Costituzione, che prevale e deve sempre essere garantito.






