Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 212 del 5 agosto 2025
La questione riguarda quale Organo sia competente a gestire i residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata nei Comuni in “Dissesto finanziario” dopo le modifiche normative intervenute nel tempo.
Il Comune in questione ha chiesto se, a partire dal 2023, con la “Legge di bilancio” (art. 1, comma 789, Legge n. 197/2022) che ha modificato l’art. 255, comma 10, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), tale competenza sia tornata agli Organi ordinari e non più all’Organo straordinario di liquidazione.
La Sezione ha chiarito che questa novella non ha abrogato l’art. 2-bis del Dl. n. 113/2016, introdotto dalla Legge n. 160/2016 e poi modificato dall’art. 36, comma 2, del Dl. n. 50/2017, secondo cui l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati nei Comuni e nelle Province in dissesto spetta all’Osl. Di conseguenza, la competenza non è tornata alla gestione ordinaria ma resta all’Osl, che deve amministrare tali fondi separatamente dagli altri residui, garantendo il rispetto del vincolo di destinazione. La Sezione ha inoltre rilevato che la stratificazione normativa, a partire dal Dpr. n. 378/1993 fino alle più recenti “Leggi di bilancio”, ha generato molte incertezze interpretative, ma la regola attuale è che la disciplina derogatoria del 2017 è ancora valida e prevale, per cui l’Osl continua a essere l’Organo responsabile della gestione dei fondi vincolati.






