La gestione del Fondo economale e il Principio di annualità

Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 170 del 2 luglio 2025

Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia è la corretta applicazione del Principio di annualità nella gestione del Fondo economale, con particolare riferimento alla tempistica di rendicontazione e pagamento delle spese da parte dell’Agente contabile.

La Sezione chiarisce che il Fondo economale, ai sensi dell’art. 194 del Rd. n. 827/1924 (“Regolamento di contabilità generale dello Stato”), è destinato esclusivamente al pagamento delle cosiddette piccole spese, da effettuarsi in anticipazione e in contanti, entro i limiti stabiliti dal Regolamento di contabilità dell’ente. Tali spese devono essere rendicontate e liquidate al momento stesso della richiesta, e non in esercizi successivi, pena la violazione del principio dell’annualità che governa ogni gestione economale.

La Sezione richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui la gestione economale costituisce una deroga eccezionale al Principio generale della necessaria programmazione della spesa pubblica, e trova fondamento nell’esigenza di assicurare tempestività, efficienza ed efficacia all’azione amministrativa in relazione a necessità impreviste e urgenti. Tuttavia, tale deroga deve essere gestita con rigore e responsabilità, e non può essere utilizzata per eludere le normali procedure contabili. La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di deroga al Principio di annualità esclusivamente per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, in via eccezionale e limitata, a causa dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Al di fuori di tale contesto straordinario, permane l’obbligo per l’Agente contabile di provvedere al pagamento immediato delle spese economali e alla loro rendicontazione entro l’esercizio di competenza, evitando ogni forma di posticipazione che trasformerebbe la gestione per cassa in una gestione per competenza, priva di base normativa. Di conseguenza, l’argomentazione dell’agente contabile che giustifica la rendicontazione posticipata delle spese non è stata accolta, perché in contrasto con la natura anticipatoria della gestione economale e con le finalità istituzionali del fondo cassa economale, la cui dotazione annuale deve essere determinata nel documento di bilancio come espressione della programmazione finanziaria dell’Ente.

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