Accertamento definito mediante adesione: non è modificabile né impugnabile

Nell’Ordinanza n. 14553 del 13 luglio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che quando l’istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l’art. 2, comma 3, del Dlgs. n. 218/97. Pertanto, la Suprema Corte afferma che, una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire l’accordo, versando quanto da esso risulta. Essendo normativamente esclusa la possibilità d’impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d’impugnare l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata perfezionata la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato.

Ordinanza n. 14553 del 13 luglio 2015 – Corte di Cassazione