Nella Sentenza n. 4615 del 2 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che secondo un’interpretazione delle clausole di gara basata su criteri di ragionevolezza nonché alla luce del principio di conservazione dei valori giuridici, è irrilevante, ai fini della comminatoria di esclusione, l’inserimento nell’offerta tecnica di prezzi dei listini ufficiali o il riferimento a quelli praticati sul mercato. Questi sono infatti considerati elementi del tutto marginali che non consentono di ricostruire la complessiva offerta economica.
Sentenza n. 4615 del 2 ottobre 2015 – Consiglio di Stato





