Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 948 del 28 maggio 2025
La controversia riguarda un avviso di accertamento del Canone unico per un impianto pubblicitario collocato su strada provinciale fuori dal centro abitato. Il contribuente sosteneva che il canone dovesse essere versato solo all’Ente proprietario della strada (che rilascia l’autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada), e non al Comune.
I Giudici, richiamando l’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, affermano che il Canone unico ha 2 presupposti autonomi: l’occupazione di suolo pubblico – comma 819, lett. a) – che spetta all’ente proprietario della strada, e la diffusione di messaggi pubblicitari – comma 819, lett. b) – che spetta al Comune perché legata alla visibilità nel territorio comunale. La regola dell’assorbimento (comma 820) opera solo quando il soggetto attivo è lo stesso, non tra enti diversi. Non vi è alcun vincolo tra chi autorizza l’impianto e chi incassa il Canone: il comma 835 disciplina tempi e modalità del pagamento collegandolo alla richiesta dell’atto abilitativo, ma non attribuisce la titolarità del gettito; inoltre, l’autorizzazione stradale ex art. 23 del Dlgs. n. 285/1992 e artt. 47 seguenti del Dpr. n. 495/1992 tutela la sicurezza della circolazione e la correttezza del messaggio, mentre il canone pubblicitario remunera l’uso del “paesaggio urbano” comunale.
Poiché nel caso concreto l’impianto su strada provinciale integra entrambi i presupposti, è legittima la richiesta del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari da parte del Comune, ferma la spettanza del Canone per l’occupazione all’Ente proprietario della strada. L’appello è quindi respinto.





