Consorzi tra Enti Locali: divieto di indennità agli Amministratori

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 297 del 29 settembre 2025

Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che per i consorzi tra Enti Locali (art. 31, del Dlgs. n. 267/2000) vale la regola speciale: agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma (art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/2010, convertito Legge n. 122/2010). Questo divieto è più forte e prevale sulla regola generale della “gratuità se ci sono contributi pubblici” (art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010), quindi si applica a prescindere dalla fonte di finanziamento del consorzio (contributi o corrispettivi). La giurisprudenza ha confermato con la Delibera n. 4/2014 della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie; Sentenze nn. 151/2012 e 161/2012 della Corte Costituzionale (principio di gratuità negli enti che ricevono risorse pubbliche). È inoltre rilevante il richiamo alle indennità degli amministratori degli Enti Locali e al loro carattere omnicomprensivo (art. 82, commi 7 e 8, del Tuel). Quindi, in conclusione, l’assemblea non può deliberare indennità di carica per presidente e componenti del consiglio direttivo; restano possibili solo rimborsi spese nei limiti di legge (art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/2010).

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