Concorsi: annullata la graduatoria per mancanza di criteri predeterminati e chiari nella valutazione dei titoli

Tar Abruzzo, Sentenza n. 240 del 23 giugno 2025

Un candidato ha impugnato la graduatoria di un concorso per un docente di prima fascia presso un Conservatorio, lamentando che la commissione non avesse predeterminato criteri chiari per la valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali. Nel bando era previsto un punteggio massimo di 30 punti per i titoli, ma la commissione si era limitata a stabilire un “punteggio unico complessivo”, senza fissare in anticipo punteggi minimi e massimi per ciascun titolo. Solo successivamente, a procedimento concluso, il presidente della commissione aveva indicato i criteri seguiti. Il ricorrente ha sostenuto che questo modo di procedere violava i Principi di trasparenza e correttezza, rendendo impossibile controllare l’effettiva coerenza delle valutazioni. L’Amministrazione si è difesa richiamando l’uso della piattaforma informatica Cineca, che avrebbe calcolato i punteggi in automatico, sostenendo che la commissione aveva comunque verificato la correttezza dei dati e scelto di attribuire un punteggio unico come quadro complessivo. Il Tribunale ha respinto la tesi dell’Amministrazione, ricordando che, secondo l’art. 12 del Dpr. n. 487/1994, e la giurisprudenza costante, i criteri di valutazione devono essere fissati in anticipo e in modo chiaro, così da evitare sospetti di favoritismi e consentire un effettivo controllo sulla correttezza dell’operato. Il voto numerico è valido solo se basato su criteri predeterminati; non è sufficiente indicare criteri generici e nemmeno è legittimo fissarli a posteriori, quando i nomi dei candidati sono già noti. Inoltre, i Giudici hanno chiarito che gli strumenti informatici possono aiutare le procedure concorsuali, ma non possono sostituire la responsabilità della commissione, che resta tenuta a fissare regole trasparenti e verificabili. Poiché la mancanza di criteri predeterminati incide sulla legittimità dell’intera procedura, il Tribunale ha annullato la graduatoria e gli atti collegati, imponendo la riedizione del concorso secondo criteri corretti.

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