Referendum 22-23 marzo 2026: voto per corrispondenza degli Elettori temporaneamente all’estero, istruzioni operative e scadenza

Con una Notizia pubblicata il 26 gennaio 2026, la Direzione centrale per i Servizi elettorali del Viminale riepiloga regole e adempimenti per l’esercizio del voto per corrispondenza degli Elettori temporaneamente residenti all’estero in occasione del Referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026

Con una Notizia pubblicata il 26 gennaio 2026, la Direzione centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell’Interno riepiloga regole e adempimenti per l’esercizio del voto per corrispondenza degli Elettori temporaneamente residenti all’estero in occasione del Referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026.

Il riferimento normativo

Il Viminale richiama l’art. 4-bis, comma 2, della Legge n. 459/2001, come modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della Legge n. 165/2017, che disciplina l’opzione di voto per corrispondenza degli Elettori che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, nonché per alcune categorie specifiche previste dai commi 5 e 6 della stessa disposizione.

Scadenza

L’opzione deve pervenire entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione, quindi entro il 18 febbraio 2026. L’opzione deve arrivare direttamente al Comune di iscrizione nelle Liste elettorali, in tempo utile affinché il Comune possa comunicare immediatamente i nominativi al Ministero dell’Interno, che a sua volta trasmetterà l’Elenco al Maci per consentire l’invio dei plichi.

Si sottolinea che il rispetto di questa scadenza è rigoroso perché si collega a passaggi procedurali successivi con termini “ristrettissimi”.

Come può essere inviata l’opzione al Comune

L’opzione può pervenire:

  • per posta ordinaria;
  • per posta elettronica, anche non certificata;
  • può essere consegnata a mano, anche da una persona diversa dall’interessato.

Queste modalità ampliano la possibilità di trasmissione e facilitano l’accesso al voto per corrispondenza.

Contenuti obbligatori della dichiarazione

La dichiarazione di opzione:

  • è redatta su carta libera;
  • deve essere necessariamente corredata da copia di un documento d’identità valido;
  • deve contenere l’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;
  • deve includere una dichiarazione sul possesso dei requisiti del comma 1 dell’art. 4-bis, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive).

La richiesta di un’esplicita dichiarazione è motivata dall’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero e di acquisire i dati indispensabili per la successiva formazione dell’Elenco degli Elettori con indirizzo estero aggiornato e per la cancellazione dei nominativi dalle liste sezionali in uso per il Referendum.

Il requisito temporale dei “tre mesi

La presenza all’estero deve essere prevista per un periodo minimo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data del Referendum.

Tuttavia, la domanda è considerata validamente prodotta anche se l’interessato non si trova ancora all’estero al momento della richiesta, purché:

  • dichiari espressamente il requisito, e
  • il periodo dichiarato di temporanea residenza comprenda la data della votazione.

L’indicazione mira a tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo al contempo regolarità e corretta organizzazione del procedimento.

Modello ministeriale

Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile pubblicato un Modello di opzione in Pdf editabile, con alcuni campi obbligatori. È utilizzabile da tutti gli Elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, inclusi quelli dei commi 5 e 6 dell’art. 4-bis. Si precisa però che opzioni presentate con un Modello diverso sono comunque valide, purché conformi alle prescrizioni.

Familiari conviventi: deroga al requisito dei 3 mesi

Un’altra precisazione rilevante riguarda i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero: per loro la Legge non richiede il periodo previsto di 3 mesi di temporanea residenza all’estero.

Chi può presentare opzione

Può presentare l’opzione come elettore temporaneamente all’estero per lavoro/studio/cure mediche:

  • anche chi risulta residente all’estero ma nel territorio di altra sede consolare;
  • chi svolge il Servizio civile all’estero.

Categorie speciali

Per alcune categorie di Elettori temporaneamente all’estero – in particolare:

  • appartenenti alle Forze armate e di polizia impegnati in missioni internazionali;
  • Elettori di cui all’art. 1, comma 9, lett. b), Legge n. 470/1988,
  • si applicano specifiche modalità tecnico-organizzative definite da un’Intesa 4 dicembre 2015 tra Maeci, Ministero dell’Interno, e Ministero della Difesa, attuativa dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della Legge n. 459/2001.

Si ricorda che tali Elettori possono votare con modalità dedicate anche in Stati dove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli Elettori residenti.