Delibera n. 245 del 23 giugno 2025
Un’amministrazione ha chiesto un parere sulla legittimità della decisione di non confermare l’aggiudicazione di un appalto, dopo che l’impresa risultata prima in graduatoria non aveva rispettato una precisa condizione prevista dalla documentazione di gara. In particolare, era richiesto che, entro 25 giorni dall’aggiudicazione, l’impresa costituisse una sede operativa nel territorio provinciale interessato. L’operatore economico aveva inizialmente prodotto un contratto di locazione relativo a un locale inidoneo per destinazione d’uso e dimensioni, e successivamente un altro contratto per un immobile ad uso residenziale che, da verifiche catastali, risultava persino soppresso. L’impresa ha sostenuto che il requisito richiesto dalla documentazione di gara era generico e non conteneva vincoli specifici sulla tipologia catastale dell’immobile, e che, trattandosi di un servizio di manutenzione ascensori, non era in realtà necessaria una sede attrezzata, poiché gli interventi sarebbero stati svolti direttamente presso gli edifici. L’Anac ha chiarito che, secondo l’art. 113 del Dlgs. n. 36/2023, le Stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione dell’appalto, purché siano proporzionati, giustificati e chiaramente indicati nella documentazione di gara. In questo caso, la clausola sulla sede operativa non costituiva un requisito di partecipazione ma un requisito di esecuzione, considerato necessario per garantire tempestività negli interventi di pronto soccorso, ad esempio in caso di blocco di ascensori con persone all’interno. Pertanto, la sede doveva essere effettivamente funzionale, ubicata nel territorio indicato, e compatibile per destinazione e caratteristiche con l’uso previsto. L’Autorità ha inoltre ritenuto che le argomentazioni difensive dell’impresa non dimostrano alcuna volontà concreta di conformarsi a quanto richiesto. È stato anche considerato irrilevante l’errore formale nel contratto di locazione (che indicava dati catastali errati), poiché l’immobile indicato non soddisfaceva comunque i requisiti minimi previsti per la funzione di “sede operativa”. Infine, l’Anac ha ricordato che, quando un requisito è espressamente indicato come condizione per la stipula del contratto, la sua mancata attuazione entro i termini previsti comporta la perdita dell’aggiudicazione, poiché la stipula del contratto risulta impossibile per responsabilità dell’impresa. Alla luce di tutto ciò, l’Autorità ha ritenuto legittima la decisione della Stazione appaltante di non procedere con l’aggiudicazione definitiva, in quanto l’impresa non ha adempiuto a quanto previsto dalla legge di gara.






