Delibera n. 203 del 21 maggio 2025
Un operatore economico ha segnalato alcune criticità nei documenti di una gara pubblica. In particolare, ha contestato l’assenza di requisiti tecnici ed economici dettagliati, una clausola che consente l’esclusione di raggruppamenti temporanei di imprese che già possiedono individualmente i requisiti, e la previsione obbligatoria di certificazioni di qualità che, pur inserite nel capitolato e non nel disciplinare, di fatto diventano requisiti di partecipazione. L’Anac ha esaminato la questione e ha ritenuto fondate le critiche sull’assenza o genericità dei requisiti tecnici ed economici, sottolineando che la normativa richiede criteri chiari, proporzionati e coerenti con l’oggetto dell’appalto, al fine di garantire la partecipazione di soggetti qualificati. Ha invece considerato legittima, nei limiti previsti dalla legge, la clausola relativa ai raggruppamenti temporanei, in quanto si tratta di una disposizione standard applicabile solo in presenza di condotte anticoncorrenziali. Riguardo alle certificazioni di qualità, l’Autorità ha evidenziato che, nonostante la loro collocazione nel capitolato, la formulazione adottata le rende sostanzialmente obbligatorie per la partecipazione, in violazione del codice dei contratti pubblici. Per queste ragioni, l’Anac ha concluso che la Stazione appaltante ha predisposto una documentazione di gara viziata da istruttoria carente e ha invitato ad annullare gli atti in autotutela, predisponendo una nuova gara in linea con la normativa. Se l’amministrazione non intenderà adeguarsi, dovrà motivare la decisione entro quindici giorni.






