Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 489 del 9 maggio 2025
La sentenza riguarda il ricorso di un operatore economico che chiedeva il risarcimento dei danni dopo che un Ente Locale aveva affidato direttamente, a un diverso operatore, l’organizzazione di due manifestazioni annuali per il triennio successivo. Il ricorrente sosteneva che il contratto di servizio di cui era titolare negli anni precedenti avrebbe dovuto essere prorogato o sospeso per recuperare gli eventi non svolti a causa della pandemia. Inoltre contestava la legittimità dell’affidamento diretto al nuovo operatore, sostenendo l’assenza dei requisiti richiesti e la presenza di vizi procedurali. Il Tribunale ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per atti illegittimi è extracontrattuale e richiede la prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 2043 del Cc. e dell’art. 2697 del Cc.. Nel caso concreto non è stato dimostrato alcun danno ingiusto, poiché non risultano illegittime né la mancata proroga o sospensione del contratto precedente, né la scelta di procedere con affidamento diretto per il nuovo periodo. La proroga non era possibile perché non prevista nei documenti di gara, come richiesto dall’art. 106, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016, mentre la sospensione ai sensi dell’art. 107 del medesimo Codice non era stata neppure richiesta dall’appaltatore. L’impossibilità parziale dovuta alla pandemia era stata affrontata mediante accordo tra le parti, secondo l’art. 1464 del Cc., con esecuzione limitata degli eventi realmente realizzabili. Quanto al nuovo affidamento, l’ente ha operato un legittimo affidamento diretto sotto soglia, in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016, invitando un operatore accreditato sul mercato elettronico e rispettando il principio di rotazione. Non era necessario attivare una procedura comparativa né motivare la scelta dell’operatore invitato; la motivazione sarebbe stata necessaria solo in caso di deroga al principio di rotazione. L’accreditamento sul Mepa è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti, nel quadro della semplificazione caratteristica dell’affidamento diretto. Poiché non è emersa alcuna illegittimità negli atti impugnati, è stato escluso il presupposto fondamentale per il risarcimento, e il ricorso è stato respinto.






