Canone Rai: le modifiche previste nel “Ddl. stabilità”

A disciplinare il discusso tema della revisione del canone Rai per uso privato è l’art. 10, comma 1, del “Ddl. stabilità 2016”. La disposizione prevede che, per l’anno 2016, il costo del canone di cui al Regio Dl. n. 246/38, convertito dalla Legge n. 880/38, sia ridotto all’importo di Euro 100.

Il comma 2 modifica, con l’aggiunta di periodi, l’art. 1, comma 2, del suddetto Decreto, disponendo che, per desumere la detenzione o l’utilizzo di un apparecchio televisivo, è sufficiente l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui la persona ha la residenza anagrafica.

Inoltre, il canone di abbonamento è dovuto una sola volta a prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati da una stessa famiglia anagrafica.

All’art. 3, dopo il comma 1 viene aggiunto un periodo secondo il quale per i titolari di utenza di cui all’art. 1, comma 2, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture emesse dalle aziende dalle aziende di vendita di energia elettrica prevedendo una voce distinta non imponibile ai fini fiscali.