In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il Giudice renda la Pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16250 del 31 luglio 2015.
Non è contraria al principio sopra esposto anche la Pronuncia resa in base alla qualificazione giuridica dei fatti presentati dalle parti ed all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante. Non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il Giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal Giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo Giudice.
Peraltro, in tema di processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la Sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse).




