Fideiussione a favore di una Società in liquidazione dopo 3 esercizi in perdita: il Comune che la sottoscrive viola divieto “soccorso finanziario”

Con la Delibera n. 71 del 9 ottobre 205, la Corte dei conti Liguria risponde alla richiesta di un Comune che chiede un parere in merito alla possibilità di poter sottoscrivere, in qualità di socio, una fideiussione a favore di una Società in liquidazione che ha registrato perdite negli ultimi 3 esercizi, sia prorogando quella esistente, sia concedendone una nuova.

Secondo la Sezione, l’eventuale concessione di una garanzia personale da parte del Comune socio nella ricorrenza dei 3 esercizi consecutivi in perdita costituisce violazione del divieto di “soccorso finanziario” posto dall’art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/10. Infatti, la norma fa riferimento alla registrazione di perdite d’esercizio in un predeterminato arco temporale, senza distinguere fra gestione sociale ordinaria e gestione liquidatoria, fase in cui, pur mutando lo scopo dell’organizzazione, comunque la vita sociale prosegue, con obbligo di redazione e approvazione di bilanci annuali, e conseguente potenziale emersione di perdite. Inoltre, la Sezione rileva che la conferma all’interpretazione esposta può essere ricavata dalla differente valutazione effettuata dal Legislatore nella disciplina di imposizione di accantonamenti al bilancio degli Enti Locali in caso di approvazione di bilanci d’esercizio in perdita da parte di Società partecipate. Infatti, in questa ipotesi, il Legislatore ha espressamente previsto che l’obbligo venga meno, fra l’altro, nel caso in cui l’Ente Locale deliberi lo scioglimento della Società.  Tuttavia, anche in questo caso, premesse le ragioni di prudenza tese a preservare gli equilibri di bilancio che impongono di accantonare predeterminate risorse in presenza di specifici rischi, differente è la valutazione che il medesimo Ente Locale socio deve compiere ai fini della concreta destinazione delle ridette risorse a favore della Società partecipata, anche in stato di liquidazione. Si tratta di ipotesi in cui non sussiste un obbligo di ripiano a carico del Comune socio (anche se unico), che deve invece dimostrare, in caso di soccorso finanziario, la motivata presenza di un interesse, nonché la mancata ricorrenza della preclusione posta dal più volte richiamato art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/10.

Delibera n. 71 del 9 ottobre 205 – Corte dei conti Liguria