L’art. 16, comma 7, del “Ddl. Stabilità 2016”, prevede che le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla Contrattazione collettiva integrativa possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate in sede di ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali, risparmi comprensivi di quelli derivanti dalle riduzioni della capacità assunzionale destinata a figure dirigenziali soppresse. In sostanza, in caso di cessazione di personale dirigenziale, la spesa risparmiata dalla soppressione di tale figura può essere utilizzata per compensare le somme da recuperare sul fondo salario accessorio.
E’ da sottolineare che il comma 4 del medesimo art. 16 impone alle Regioni ed agli Enti Locali di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli Uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli Uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al Dirigente dell’Avvocatura civica e della Polizia municipale.
Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 190/12 (relative alla rotazione di Dirigenti e Funzionari nei Settori particolarmente esposti alla corruzione), ove la dimensione dell’Ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.




