Corte di giustizia tributaria di Brescia, Sentenza n. 123 del 26 febbraio 2025
Una Società ha ricevuto 6 accertamenti da un Comune per mancato pagamento dell’Imu dal 2015 al 2020, riferiti a un terreno. La Società ha spiegato che quel terreno non esisteva in quegli anni come unità autonoma, ma è nato solo nel 2021 a seguito di un frazionamento. Prima di quella data era parte di un fabbricato già regolarmente tassato; quindi, ritiene che l’imposta non fosse dovuta. Ha chiesto alla Corte di annullare gli accertamenti o almeno le sanzioni, sostenendo anche che le notifiche erano tardive e gli atti poco motivati. Il Comune ha difeso la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto dei ricorsi. I Giudici hanno accolto i ricorsi perché, secondo la legge, l’Imu può essere applicata solo su immobili esistenti, e in questo caso il terreno era una pertinenza del fabbricato fino al 2021. La documentazione ha confermato che l’area era legata all’edificio principale e quindi non poteva essere tassata separatamente negli anni contestati. I Giudici hanno invece ritenuto validamente motivati gli atti impugnati. In conclusione, i Giudici hanno stabilito che mancava il presupposto per applicare l’Imu e hanno annullato gli accertamenti.





