Nella Sentenza n. 14243 dell’8 luglio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che “deve essere riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’Ente impositore anche in caso di provvedimenti adottati in autotutela che, con l’esplicazione delle concrete ragioni che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, essendo legittimato ad invocare una tutela giurisdizionale, ormai, allo stato, esclusiva del Giudice tributario, comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’Ente pubblico, tutela che altrimenti, non potrebbe mai più invocare in quanto non consegue alcun ulteriore atto impositivo a seguito del provvedimento di autotutela e, pena, quindi, la violazione del diritto di difesa, si deve riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti della Amministrazione e rapporto tributario, ove tali provvedimenti siano idonei ad incidere sul rapporto tributario”. Pertanto, nonostante l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del Dlgs. n. 546/92, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria, quale il provvedimento di autotutela.




