Tar Lazio, Sentenza n. 3002 dell’11 febbraio 2025
Nella vicenda in esame, la questione centrale riguarda cosa accade quando la Stazione appaltante non si esprime sull’oscuramento dell’offerta tecnica.
I Giudici chiariscono che l’accesso alle informazioni considerate “segreti tecnici o commerciali” non è automaticamente precluso, ma può essere concesso se strettamente necessario per la difesa in giudizio degli interessi del richiedente. Tuttavia, questa valutazione non viene effettuata dalla Stazione appaltante al momento della decisione sull’oscuramento, poiché in quella fase le esigenze di accesso degli altri concorrenti non sono ancora rappresentate. La normativa prevede che, una volta resa disponibile l’offerta selezionata con le parti oscurate, il procedimento amministrativo di accesso si conclude. Se un concorrente vuole contestare la classificazione delle informazioni come riservate, deve rivolgersi direttamente al Giudice amministrativo. L’accesso ai documenti può avvenire in due modi: contestando la natura riservata delle informazioni oppure dimostrando che l’accesso è indispensabile per la difesa in giudizio. Tuttavia, quest’ultima valutazione non può essere svolta per la prima volta in sede giudiziaria, perché è compito della Stazione appaltante effettuare il bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di accesso. Se ciò non avvenisse, il processo si trasformerebbe in un’istruttoria amministrativa, con una commistione tra funzioni giurisdizionali e amministrative che la normativa non prevede.
Di conseguenza, anche quando non è possibile contestare l’oscuramento in sé, il concorrente può comunque chiedere alla Stazione appaltante di valutare se le informazioni riservate siano indispensabili per la difesa in giudizio. La decisione dell’Amministrazione su questo punto potrà poi essere impugnata secondo le normali regole del procedimento di accesso.






