Nella Sentenza n. 6028 del 2 settembre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che, ancorché l’accesso civico generalizzato non implichi astrattamente l’obbligo della parte di indicare i documenti di cui chiede l’ostensione, tale indicazione è necessaria al fine di ottenere dal Giudice amministrativo un ordine di esibizione o una ispezione, non essendo rinvenibili, nel Cpa o nel Dlgs. n. 33/2013, disposizioni che consentano al Giudice di ordinare l’ispezione di uffici e locali di una Pubblica Amministrazione al solo fine di cercare documenti di cui si sospetta l’esistenza. I Giudici specificano che il Processo amministrativo è retto dal Principio dispositivo, sia pure “temperato” dal metodo acquisitivo, in ossequio al quale sul ricorrente grava comunque un onere probatorio che deve tradursi quantomeno nella deduzione della effettiva esistenza dei documenti di cui si chiede l’acquisizione in giudizio, che devono anche essere specificamente indicati. Questo Principio si estende all’accesso civico generalizzato, con la conseguenza che chi agisce in giudizio avverso il diniego opposto alla relativa istanza deve dimostrare l’esistenza degli atti richiesti. Peraltro, il Dlgs. n. 33/2013 prevede meccanismi di controllo e monitoraggio dell’osservanza dell’obbligo di trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché (agli artt. 45 e 46) sanzioni per le eventuali violazioni, il cui perseguimento spetta in prima battuta all’Anac, alla quale sono attribuiti anche poteri ispettivi, ed eventualmente alla Amministrazione datrice di lavoro, relativamente agli aspetti di responsabilità dirigenziale ed erariale. Il Giudice amministrativo conosce quindi delle violazioni all’obbligo di trasparenza nei limiti in cui siano già state accertate e sanzionate dall’Anac, e non a prescindere dall’intervento di detta Autorità.




