“Accesso civico” negli Appalti: limiti per tutela di segreti tecnici e commerciali

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7201 del 4 settembre 2020

Un cittadino aveva chiesto alla Prefettura, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 33/2013, come modificato dal Dlgs. n. 97/2016, di accedere al contratto e a tutti gli allegati relativi alla gestione di un Centro di permanenza per il rimpatrio, compresa l’Offerta tecnica presentata dall’Impresa aggiudicataria.

La Prefettura, richiamando l’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 33/2013, ha consegnato il contratto ma ha escluso l’Offerta tecnica ritenendola contenente segreti tecnici e commerciali.

Il cittadino ha impugnato il diniego sostenendo che la motivazione fosse insufficiente e che, una volta stipulato il contratto, l’Offerta tecnica non potesse più essere considerata riservata, denunciando anche la violazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del Dlgs. n. 33/2013. L’Impresa e l’Amministrazione hanno ribadito l’esistenza di limiti alla divulgazione e l’assenza di un interesse giuridicamente qualificato in capo al richiedente.

I Giudici, richiamando l’Adunanza plenaria n. 10/2020 e la giurisprudenza consolidata, hanno affermato che l’accesso civico generalizzato incontra i limiti posti dall’art. 5-bis del Dlgs. n. 33/2013 e che l’art. 35 del Dlgs. n. 36/2023, pur avendo codificato l’accesso civico nel Settore degli Appalti, non elimina la necessità di bilanciare l’interesse alla conoscenza con la tutela dei segreti tecnici e commerciali. È stato richiamato anche l’art. 39 della Direttiva 2014/25/UE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con Ordinanza 10 giugno 2025 (C-686/24), secondo cui non è ammissibile una disciplina che imponga l’accesso automatico a documenti contenenti segreti tecnici o commerciali, essendo invece necessario un bilanciamento caso per caso. Ne consegue che spetta all’Amministrazione valutare concretamente i contrapposti interessi e che l’accesso civico generalizzato non può portare alla divulgazione di informazioni sensibili tali da ledere la tutela dei segreti commerciali e falsare la concorrenza futura.

Il Collegio ha quindi ritenuto legittimo l’operato della Prefettura, che ha escluso l’Offerta tecnica dall’ostensione per proteggere il know-how dell’Impresa aggiudicataria, evidenziando che, se l’Unione Europea limita l’accesso persino ai concorrenti di gara, a maggior ragione il bilanciamento deve essere rigoroso nei confronti di soggetti terzi estranei alla procedura.

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