Affidamento di servizi e di acquisto di beni e forniture: impatto applicazione “Decreto P.A.” e “Decreto Irpef”

Nella Delibera n. 64 del 10 novembre 2014 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha richiesto un parere inerente all’impatto derivante dall’applicazione degli artt. 9 del Dl. n. 66/14 e 23 del Dl. n. 90/14 sulle procedure di affidamento di servizi e di acquisto di beni e forniture.

In particolare, l’Ente chiede se:

1) sia da escludersi l’applicabilità del ricorso alle Centrali di committenza nelle ipotesi previste dall’art. 125, comma 11, del Dlgs. n. 163/06 e nelle ipotesi di cottimo fiduciario sotto i 40.000 Euro, in considerazione che in tali casi la normativa consente di non intraprendere la procedura concorsuale;

2)sia possibile acquistare beni e servizi al di fuori del Mepa qualora il ricorso all’esterno persegua l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica;

3)sia possibile, qualora si debba organizzare un evento con un determinato artista curato in esclusiva da un’Agenzia di spettacoli non iscritta al Mepa, procedere all’affidamento diretto previsto dall’art. 57 del Dlgs. n. 163/06, senza ricorrere al Mercato elettronico;

4)sia ammissibile una collaborazione diretta con Associazioni di promozione culturale o sportiva, che non possono  iscriversi al Mepa, con il pagamento di una prestazione di servizi in occasione di manifestazioni ed eventi inseriti nel calendario istituzionale.

La Sezione, per quanto riguarda il primo quesito,dá risposta positiva.L’ordinamento privilegia gli strumenti delle Centrali di committenza e delle procedure selettive nel presupposto, imposto anche dal diritto comunitario, che la massima concorrenzialità consenta i migliori risparmi di spesa, contemperando però tale esigenza con  il principio di efficienza dell’azione amministrativa in quanto, il ricorso a tali procedure implica sicuri costi temporali e procedimentali incompatibili con l’agire  quotidiano di un Ufficio pubblico. Questa è la ragione per cui gli acquisti sotto i 40.000 Euro possono essere fatti direttamente dall’Ufficio economale senza attivazione di procedure concorrenziali. Pertanto, nulla osta all’adozione delle procedure più garantistiche e al ricorso alle Centrali di committenza ove l’Ente Locale, nel caso specifico, ritenga maggiormente opportuno intraprendere questa seconda strada. Per quanto riguarda il secondo e il quarto quesito, che possono essere affrontati congiuntamente, la Sezione ritiene che i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del Mepa con il limite imperativo ed ablativo dell’assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul Mercato elettronico. Al terzo quesito la Sezione dà risposta positiva, e rileva che l’infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche (le quali, tra l’altro, possono essere utilizzate solo per acquistare beni e servizi tra cui certamente non può rientrare quella in questione). Infine, al quarto quesito la Sezione dà risposta positiva, seppure con alcune precisazioni. Il mero presupposto soggettivo, e cioè l’impossibilità di aderire al Mercato elettronico, non può essere da solo requisito sufficiente per derogare al medesimo, considerato che la ragione della sua istituzione risponde ad esigenze di carattere pubblicistico di trasparenza, imparzialità ed economicità che sono prevalenti rispetto a quelle del singolo soggetto associativo di collaborare con l’Ente pubblico, quandanche tale volontà non sia supportata da finalità lucrative ma dal perseguimento di scopi ideali, che però assumono rilevanza economica, trattandosi di prestazioni fornite a titolo oneroso. Diverso è il caso in cui l’Associazione sia in grado di fornire un servizio non rinvenibile sul Mercato elettronico (ovvero, rinvenibile ad un prezzo/qualità superiore), poiché in questo caso non sembrano esservi preclusioni a consentire tale collaborazione diretta, purché appunto limitata a prestazioni non altrimenti rinvenibili sui Mercati elettronici.