Affidamento diretto: la raccolta di preventivi non trasformala procedura in una gara pubblica

Tar Campania, Sentenza n. 909 del 4 febbraio 2025

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la legittimità della procedura adottata dalla Stazione appaltante per l’affidamento diretto di un Servizio di supporto amministrativo. In particolare, si valuta se l’Avviso di raccolta preventivi extra Piattaforma, la nomina della Commissione, il criterio di aggiudicazione basato sul miglior rapporto qualità-prezzo e l’affidamento finale tramite trattativa diretta su MePA rispettino l’art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 36/2023, e le regole sulle indagini di mercato.

I Giudici hanno respinto il ricorso contro l’affidamento diretto, confermando la legittimità della procedura. I Giudici hanno stabilito che l’affidamento diretto rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3, Allegato I.1, del Dlgs. n. 36/2023, anche se preceduto da una consultazione di più operatori. L’unico obbligo dell’amministrazione è motivare la scelta (art. 17, comma 2, Dlgs. n. 36/2023), mentre il Giudice amministrativo può intervenire solo in caso di decisioni manifestamente illogiche, arbitrarie o basate su un travisamento dei fatti. A supporto della propria decisione, i Giudici hanno richiamato la Delibera Anac n. 410/2024 e la giurisprudenza consolidata secondo cui la raccolta di preventivi per un affidamento diretto non trasforma la procedura in una gara pubblica.

Di conseguenza, gli Operatori non selezionati non possono contestare la valutazione dell’Amministrazione in merito alla scelta dell’offerta più rispondente alle proprie esigenze. A differenza di un caso analogo trattato dal Tar Lombardia (Sentenza n. 3592/2024), in cui erano state violate regole autoimposte dall’Amministrazione, in questa vicenda la Stazione appaltante ha rispettato i criteri previsti nell’Avviso.

I Giudici hanno inoltre chiarito che l’Avviso pubblico era un’indagine di mercato e non una procedura di gara, finalizzata esclusivamente alla raccolta di preventivi per poi procedere all’affidamento diretto su MePA. Anche se la procedura adottata è risultata più strutturata del necessario, ciò non incide sulla legittimità dell’affidamento diretto, che resta una scelta discrezionale dell’Amministrazione. In conclusione, i Giudici hanno confermato che la raccolta di preventivi non obbliga l’Amministrazione a seguire una gara competitiva e che la scelta dell’Operatore economico è legittima, purché motivata in modo adeguato.

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