Tar Calabria, Sentenza n. 1637 del 13 ottobre 2025
Una Società incaricata dei lavori di sistemazione del verde pubblico è stata dichiarata aggiudicataria di un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 36/2023. Dopo la determina di aggiudicazione, la Società aveva fornito la documentazione richiesta, ma il contratto non era stato ancora firmato. Trascorso il termine previsto senza stipula, la Società ha comunicato la volontà di sciogliersi dal vincolo dell’offerta ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, chiedendo anche il rimborso delle spese sostenute per la garanzia fideiussoria. Il Comune ha respinto la richiesta sostenendo che il contratto si fosse già concluso “per facta concludentia”, ossia con comportamenti concludenti che dimostravano la volontà delle parti di vincolarsi. Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso della Società. Ha chiarito che, secondo l’art. 18 del Dlgs. n. 36/2023, il contratto di appalto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e che per gli affidamenti diretti la legge consente la stipula mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata. Nel caso esaminato, però, non vi era stato alcuno scambio di lettere idoneo a costituire il contratto: la Società si era limitata a dichiarare che “nulla osta alla firma”, ma ciò non equivale a un’accettazione vincolante dell’offerta, mentre il Comune aveva richiesto ulteriore documentazione, segno che il contratto non era ancora stato concluso. Il Tar ha quindi escluso che si potesse ritenere formato un contratto per comportamenti concludenti, poiché mancava una manifestazione chiara e reciproca di volontà tra le parti. Di conseguenza, ha ritenuto efficace la dichiarazione con cui la Società aveva esercitato il diritto di sciogliersi dal vincolo, riconoscendo anche il diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute. In sintesi, i Giudici hanno affermato che nei contratti pubblici la forma scritta è sempre necessaria, anche negli affidamenti diretti, e che il contratto non può considerarsi concluso in base a comportamenti concludenti. Solo la stipula formale o lo scambio documentato di lettere può produrre effetti vincolanti tra le parti.






